Che cosa chiede la legge, e chi lo deve fare
Le regole che riguardano un hotel sono due, e vanno tenute distinte perché hanno tempi diversi.
1. Le linee guida nazionali del 2015: valgono già oggi
Le Linee guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi (Conferenza Stato-Regioni, 7 maggio 2015) dicono che è «d’obbligo che il gestore di ogni struttura turistico-recettiva» faccia la valutazione del rischio legionellosi, con cadenza almeno biennale, preferibilmente annuale. In pratica:
- la valutazione la esegue una figura competente (per esempio un igienista, un microbiologo, un ingegnere con esperienza specifica);
- si rivede anche ogni volta che qualcosa cambia: lavori sull’impianto, un’analisi positiva, la segnalazione di un possibile caso;
- da lì nasce un piano scritto di controllo e manutenzione, con le procedure e la loro frequenza;
- il gestore conserva la documentazione degli interventi di manutenzione, pulizia e disinfezione e la mostra agli organi di controllo quando la chiedono.
In Emilia-Romagna la delibera regionale 828/2017 ripete queste regole e aggiunge un punto: ogni struttura deve nominare un responsabile della gestione del rischio.
2. Il D.Lgs. 18/2023: un obbligo con scadenza
Il decreto che ha recepito la direttiva europea sull’acqua potabile (UE 2020/2184) chiede ai gestori degli impianti idrici interni delle strutture prioritarie di fare una valutazione e gestione del rischio (art. 9). Tra gli esempi di strutture prioritarie l’Allegato VIII cita espressamente le «strutture ricettive alberghiere, campeggi». La definizione parla di immobili «di grandi dimensioni» con «numerosi utenti» e non fissa un numero di camere: nei casi dubbi va chiesto alla propria ASL.
- Chi risponde: il «gestore della distribuzione idrica interna», cioè chi è responsabile dell’impianto dal punto di consegna dell’acqua fino ai rubinetti: può essere il proprietario, il titolare, l’amministratore, il direttore oppure un altro soggetto, anche delegato o appaltato. La prima cosa da fare è stabilire chi è, per la tua struttura.
- Che cosa serve: un piano di autocontrollo dell’impianto idrico interno, che può stare dentro documenti che hai già (il documento di valutazione dei rischi per la sicurezza sul lavoro o il piano HACCP), con il controllo minimo di piombo e legionella.
- Il valore di riferimento per la legionella è sotto i 1.000 UFC per litro (unità formanti colonia).
- La scadenza: la prima valutazione va fatta entro il 12 gennaio 2029, inserita nel sistema nazionale AnTeA e poi riesaminata ogni sei anni, aggiornandola quando serve. Procedure e registrazioni vanno conservate almeno per gli ultimi sei anni. Il riesame ogni sei anni del decreto non sostituisce la revisione almeno biennale chiesta dalle linee guida del 2015.
- Le sanzioni sono amministrative (art. 23) e le applica l’ASL. Per esempio: da 500 a 5.000 euro se un edificio prioritario non fa la valutazione e gestione del rischio prevista dall’art. 9 (se la sanzione si possa contestare già prima della scadenza del 2029 va verificato caso per caso); da 4.000 a 24.000 euro se, dove l’acqua è fornita al pubblico, non si eseguono i provvedimenti dell’autorità sanitaria.
Le linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità a cui il decreto rimanda (Rapporto ISTISAN 22/32) indicano per gli hotel la ricerca della legionella almeno due volte l’anno, nei punti stabiliti dal piano di campionamento (non due soli campioni), con un laboratorio accreditato per il metodo UNI EN ISO 11731. Se invece c’è un rischio potenziale, per esempio temperature non corrette o tubazioni senza uscita, le linee guida del 2015 chiedono un campionamento subito e poi, finché le misure correttive non sono completate, ogni mese per i primi sei mesi e in seguito con la cadenza stabilita dalla valutazione del rischio.
Attenzione a non confondere i due piani: anche se una struttura piccola non rientrasse tra quelle prioritarie del decreto, le linee guida del 2015 chiedono la valutazione del rischio al gestore di ogni struttura turistico-ricettiva.